La lente di Politis 1
La Convenzione per la riforma dell’autonomia
Dall’autunno 2013 in Alto Adige si sta considerando l’istituzione di un’assemblea apposita per la riforma dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. All’inizio del 2014 il Presidente della provincia Kompatscher nel suo discorso sul bilancio di previsione ha preannunciato questo atto da stabilire con legge provinciale. Una tale Convenzione, assistita da esperti e basata su metodi di lavoro trasparenti, dovrebbe offrire ai cittadini la possibilità di partecipare all’elaborazione di un nuovo statuto di autonomia entro un termine predefinito.Perciò la “Convenzione per l’autonomia” (Südtirol-Konvent) è un’assemblea per discutere la revisione dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, soprattutto in riferimento alle parti dello Statuto del 1972 (D.P.R. 31 agosto 1972, n.670) riguardanti il Sudtirolo. Il termine “convenzione” spesso serve come sinonimo per un’assemblea costituente.
Un’assemblea costituente è un’istituzione politica straordinaria, istituita per un periodo limitato per dare a uno Stato la sua prima Costituzione o per rivedere a fondo la sua Costituzione vigente (Assemblea Costituente). Deve essere espressione del potere costitutivo del popolo. Questo processo si è svolto dal 1946-47 in Italia, ultimamente in Islanda nel 2011-12, la quale – a differenza dell’Italia, nel 2012 ha dato ai suoi cittadini anche l’occasione di esprimersi con un voto popolare sulla nuova bozza di costituzione predisposta dall’Assemblea. Un’assemblea costituente è composta di membri eletti o nominati, ha un compito e un periodo di lavoro ben definito, cioè quello di rivedere la Costituzione di uno Stato o di uno stato federato o di una Comunità autonoma). La futura “Convenzione per l’autonomia” sudtirolese non potrà pretendere un tale ruolo costituente a tutti gli effetti.
Se una tale assemblea è costituita da esperti nominati e non di membri in qualche maniera legittimati in modo politico-elettivo, è più appropriato il termine “Consulta di esperti per questioni costituzionali o statutari”.
A livello substatale anche Regioni autonome possono convocare una “Assemblea statutaria” oppure una “Convenzione statutaria. In Spagna questo compito è stato attribuito dai parlamenti regionali delle Comunità autonome (cfr. Catalogna). Lo stesso vale per le Regioni a statuto ordinario in Italia. Lo Statuto di una Regione a statuto speciale, invece, non può essere approvato dalla Regione interessata stessa, ma solo dal Parlamento, avendo rango costituzionale. Le Regioni a statuto speciale non hanno autonomia statutaria, ma possono semplicemente presentare al Parlamento delle proposte oppure anche una bozza di un nuovo statuto di autonomia. Tali proposte possono essere presentate anche da ogni membro del Parlamento.
Alcune Regioni speciali hanno già istituito tali assemblee ai fini della revisione del proprio statuto: la Regione Valle d’Aosta (Legge reg. 29 dicembre 2006, n.35 „Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d‘Aoste), la Regione Friuli Venezia Giulia (Legge reg. 2. aprile 2004, N.12). Si tratta sempre di assemblee o convenzioni a tempo determinato incaricate di elaborare o rivedere lo statuto vigente, composte in parte da consiglieri regionali e in parte da persone nominate. In Sardegna, invece, il 6 maggio 2012, l’elettorato in un referendum consultivo ha richiesto l’istituzione di un’ “Assemblea costituente sarda”.
Per la composizione della futura Convenzione per l’autonomia dell’Alto Adige/Sudtirolo si offrono le seguenti opzioni:
- Una commissione speciale per questioni riguardanti l’autonomia del Consiglio provinciale, allargata o assistita da alcuni esperti /costituzionalisti, ex-politici, giuristi)
- Una composizione mista con consiglieri provinciali, esperti e alcuni rappresentanti della società civile.
- Un’Assemblea direttamente eletta dagli elettori della provincia.
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